Grande vittoria di Assopasseggeri
Superata l’esimente della circostanza eccezionale del maltempo se non adeguatamente provata con documenti ufficiali
Sempre più spesso le Compagnie aeree invocano la circostanza eccezionale del mal tempo al fine di sottrarsi al pagamento della compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri; e ciò, senza fornire in sede giudiziale alcuna prova concreta in merito a tale circostanza.
Infatti, se da un canto, la normativa europea di riferimento ha previsto il diritto al rimborso nei confronti dei passeggeri per i ritardi aerei oltre le 3 ore, dall’altro, ha altresì precisato che in caso di siffatte circostanze eccezionali il vettore aereo resti esonerato dall’eventuale pagamento.
Tuttavia, come da sempre sostenuto dalla nostra Associazione, non tutte le circostanze eccezionali determinano tale esonero, posto che chi intende avvalersi di tale giustificazione deve altresì farsi carico della relativa prova, dimostrando che l’evento che ha determinato il ritardo non si sarebbe comunque potuto evitare con misure idonee alla situazione.
Ebbene, tale interpretazione della normativa di settore ha trovato una prima conferma in sede di legittimità, con le recenti sentenze della Cassazione nn. 2482/18 e 1584/18, con cui la Corte pone a carico della Compagnia l’onere di provare l’impossibilità di evitare il danno, nonché l’effettiva sussistenza di eventi atmosferici eccezionali per giustificare il caso fortuito.
Dunque, le sentenze citate hanno di fatto accolto le ragioni dei nostri assistiti, i quali finalmente hanno visto riconosciuti i loro diritti anche in sede di merito, a seguito dell’emanazione della sentenza n. 2950/17 da parte del Giudice di Pace di Firenze, con cui quest’ultimo ha ribadito che fa carico al debitore l’onere di provare che la causa dell’inadempimento non gli è imputabile; e che in difetto di qualsivoglia documentazione relativa alle condizioni meteo esistenti non può dirsi raggiunta la prova della non imputabilità alla convenuta della causa che ha determinato il ritardo aereo.