I diritti del passeggero

Per i casi di disservizio causati dalle compagnie aeree Chiedi un rimborso
asso passeggeri

I diritti del passeggero

per i casi di disservizio causati dalle compagnie aeree

Quali sono i miei diritti in caso di ritardo prolungato del volo? A chi devo inviare il reclamo in caso di negato imbarco, cancellazione? Ho smarrito il bagaglio, cosa devo fare?
La Carta dei diritti del Passeggero, redatta dall’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, è il documento di riferimento per la tutela dei diritti dei viaggiatori ed elenca tutti i diritti che la nostra associazione fa valere quotidianamente per i propri assistiti.
L’Unione Europea prevede diverse forme di tutela, ovvero:

Assopasseggeri opera per ottenere i rimborsi previsti in caso di cancellazione del volo, ritardo aereo, overbooking e problematiche legate al bagaglio curando la richiesta a favore del passeggero, dall’apertura alla chiusura, e svolgendo tutti le operazioni necessarie per ottenere un esito positivo, garantendo così al passeggero la migliore assistenza legale possibile in modo totalmente gratuito.

la carta dei diritti del passeggero

L’unione Europea prevede che il passeggero abbia diritto ad un indennizzo nei seguenti casi di disservizio:

  • Imbarco negato e overbooking
  • Cancellazione del volo
  • Ritardo del volo pari o superiore a 180 minuti

Le tutele si applicano:

  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale

Le tutele non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Ha diritto alle tutele il passeggero che:

  • possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  • 
ha una prenotazione confermata
  • si presenta all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata

Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Non ha diritto alle tutele il passeggero: 
  • che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  • 
cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi

In caso di sovra-prenotazione di un volo la compagnia aerea è tenuta ad effettuare un primo Appello ai Volontari per verificare se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. 
Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea:

  • COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
  • Voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km: euro 250;
  • Voli intracomunitari superiori a 1500 Km: euro 400;
  • Voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km: euro 250;
  • Voli internazionali tra 1500 e 3000 Km: euro 400;
  • Voli internazionali superiori a 3000 Km: euro 600.

La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato le quattro ore. La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.

  • RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

oppure in alternativa

  • RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili
  • ASSISTENZA:
  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
  • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.

In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:

  • RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa
  • RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili
  • ASSISTENZA:
  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
  • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.

In alcuni casi il passeggero ha diritto anche alla compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa.

LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA NON È DOVUTA nel caso in cui:

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi
  • il passeggero sia stato informato della cancellazione:
  • con almeno due settimane di preavviso
  • nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
  • meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto
In questo caso il passeggero ha diritto a:
  • ASSISTENZA:
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
    • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
  • COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
    • Voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km: euro 250;
    • Voli intracomunitari superiori a 1500 Km: euro 400;
    • Voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km: euro 250;
    • Voli internazionali tra 1500 e 3000 Km: euro 400;
    • Voli internazionali superiori a 3000 Km: euro 600.

RINUNCIA AL VOLO
Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
DANNI DA RITARDO
Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea, può richiedere alla stessa il risarcimento fino ad un massimo di 4.150 DSP3, Diritti Speciali di Prelievo, (corrispondenti a circa 4.831,00 euro). Il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle. Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.

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